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Al nome di Dio, amen. Ad honore
et riverentia de la beata Vergine Madonna sancta Maria et di tutta la
corte celestiale, et ad honore e stato e pacifico de' singnori priori
governatori e difensori de la repubblica de la città e popolo
di Siena.
Questi sonno ordinamenti e provisioni fatti per certi savi e discreti
huomini dell'arte de la spetiaria, e' quali furono electi ne la generale
raccolta al tempo de' savi e discreti huomini, Bartalomeo di Palmeruccio,
et Renaldo di ser Duccio rectori dessa arte et di Lodovico di Niccoluccio,
loro camarlengho, nelgli anni .MCCCLV. del mese di gennaio.

Come
l'arte debba avere tre rectori.
Im prima, providdero e ordinaro e savi predetti che la detta arte abbi
e avere debba tre rectori e uno camarlengo e tre conselglieri, la cui
electione si faccia in questo modo, cioe che e' rectori e' quali saranno
del mese di dicembre e quelgli eì quali saranno del mese di giungno
faccino raunare la generale raccolta di tutti eì capomaestri
de la detta arte in quello luogo ove a rectori parrà, e ine eleggano
nove huomini de la detta arte, cioe tre per ciascheuno terzo, di Citta,
e poi quelli di Sancto Martino e poi quelli di Camollia, si pongano
tre brevi, de' quali ne stia l'uno scripto alfa ed o, e' quali sieno
pressi a caso e fortuna, e a quelli tre de' detti nove a cui rimarranno
e' brevi scripti, sieno fatti giurare deleggere sei huomini de la detta
arte, e quagli credano essere buoni all'ufficio de la rectoria, e due
savi huomini sofficienti a essere chamarlenghi, e quali cosi electi
vadano a scontrino a boci segrete, le quali boci si ricevano per li
rectori e camarlengo che allora saranno, e quelgli tre de sei che piu
boci avaranno, quelli rimangano rectori per li sei mesi avenire, e uno
de due, el quale avarà piu boci, rimangha camarlengo de sopradetti
rectori. Ancho e' sopra detti tre elegitori chiamaranno tre, cioe uno
per terzo, e' quali sieno conselglieri de' detti rectori. Ancho volsero
e' savi predetti che la electione de sopradetti ufficiali nuovi si faccia
.XV. di enanzi l'escimento de vecchi, et chi contra facesse sia punito
e condempnato in .XX. soldi per ciascheuna volta, e per ciascheuno d'
essi rectori el quale contra facesse.

Che
chi si sente gravato abbia conselglio.
Item, quando alcuno de sottoposti, el quale ricevesse alcuno comandamento
o condempnagione, del quali si sentisse gravato, et elli ne dimandasse
conselglio, abbia termine .XV. di a dimandarlo dal dì de la condempnagione
o vero comandamento, da inde inanzi non sia nè udito nè
inteso, et che i detti rectori el debbano avere ispacciato el detto
gravato infra uno mese per saramento. Et statuiro et ordinaro che i
rectori sieno tenuti di darli tre buoni huomini per terzo de' sottoposti
a l' arte, et raunansi là dove a rectori piacerà, et in
quello luogo dinanzi a questi buoni huomini si metta a bossoli et pallotte,
et quello che per le due parti se ne prenderà se mandi ad executione,
si veramente che colui che se dice gravato faccia deposito di .XX. soldi
en mano del camarlengo de li spetiali. Et se il conselglio viene per
lui, sia absoluto et riabbia e .XX. soldi, et se li viene contra, paghi
la condempnagione et rimangano e .XX. soldi all' universita dell' arte.

Acciò
che l'arte delgli spetiali si faccia bene et lealmente.
Item, providdero et ordinaro che ciascheuno spetiale chi bottiga di
spetiaria tenesse, debbano fare bone medicine et dricte confectioni,
siroppi, unguenti, empiastri et ongne cosa per necessità d' infermo
bisongna, a pena di .XX. soldi per ciascheuna de le cose non buone,
che fussero trovate per li officiali che fussero sopra acciò
, et se la cosa trovata fusse pessimamente ria, e detti rectori quel
cotale a cui fosse trovata possano condempnare infino a la quantità
di .X. livre, considerata la condictione de la cosa, la quale cosa non
buona debba pervenire a le mani de rectori, conselglieri e chamarlengho
essendo insieme, et quello che per le due parti si pilglierà,
per li rectori si mandi ad esecutione.

Come
neuno possa ricevere inganno.
Item, statuimo et ordeniamo che a ccessare che niuno possa ricevare,
nè riceva contra al suo volere alcuno inganno d'alcuno spetiale
in comperare alcuna confectione o cose de la detta arte, a cessare che
neuno sopravenda, ordenato avemo che, quando se fa la electione de'
rectori nuovi, in quella raccolta per li rectori vechi debbiano essere
electi tre spetiali, cioè uno per terzo, buoni et leali, li quali
el loro ufficio sia questo: che essi debbano stimare tutte scripte che
alcuno volesse fare stimare o vedere, per certificarsi che non li fusse
sopravenduto. Et quello che per li detti saranno stimati, el detto spetiale
che avesse fatta la detta scripta, et chi avesse avute queste cose debbiano
essere contenti. Et a cessare che niuno non vengna in desdengno dell'
altro, e proveduto che neuno spetiale, se non chi fusse cosi electo,
non possa stimare, nè ponere el costo, nè dire di sopra
neuna scripta fatta per alcuno spetiale, et chi contra facesse paghi
et paghare debba per ciascheuna volta .XX. soldi et per saramento, la
qual pena sia de l'universita dellarte. Et che a ciascheuno sia licito
dacusare et avara la meta del bando et saralli tenuto credentia.

Di
fare giurare li spetiali che l'arte se faccia lealmente.
Item, providdero et ordenaro che ciascheuno spetiale o chi bottigha
di speliale tiene, debbia giurare a la detta arte et, cosi giurati,
debbiano essere scripti in questo libro, et questo sieno tenuti di fare
fare li rectori predetti infra uno mese doppo l'approvamento di questi
statuti, et se per negligentia le predette cose non facessero, sia.
punito ciascheuno de li detti rectori in .XX. soldi di denari sanesi
et niente meno sieno tenuti li predetti fare giurare a giusto loro potere.

Che
niuno, che non abbia giurato all' arte, non possa tenere a vendere cose
medicinali.
Item, con cio sia cosa che molte persone se mettono a ffare per vendere
siroppi, medicine lassative et confectioni medicinali, et per loro guadangnaria
non curano che n'escha pericolo, et non interviene solamente che sia
danno di pecunia, ma molte volte molte persone che ne muoiono, et occorre
che ongne persona non conosce le cose che li sonno date da li detti
ignoranti, unde, accio che e' detti difetti cessino, statuto et ordenato
ene che niuno, che non abbia giurato l'arte de la spetieria, non debbia
vendere, ne fare vendere, ne tenere neuna confectione fatta medicinale,
sotto pena di .X. livre di denari senesi, la quale pena debbia essere
tolta per li ufficiali de la mercantia, detta et non renduta, et la
metià de la detta pena sia dell' accusatore et l' altra de la
merchantia detta, et a questo provare basti la prova di due testimoni
huomini di buona fama.

Come
li cerchatori debbano cerchare per cose contra gli ordini.
Item, providdero et ordinaro che fra .XV. dì poscia che saranno
entrati gli ufficiali nuovi, e' detti rectori debbino eleggere uno buono
et sofficiente spetiale per terzo, li quali tre insieme, una volta il
mese et più e meno, debbano andare cerchando come parrà
a li rectori le bottighe de li spetiali o chi l' arte exercita, et se
alcuna cosa trovassero che fusse contra li ordini, debbano iscrivare
la cosa et chi ha el difetto, et quella cotale cosa trovata farla portare
a li rectori, et quello che a li rectori ne parrà co li suoi
compangni debbasi mandare ad esecutione, et sia condennato per ciascheuna
volta in. V. soldi chi contrafarà, cioè de' ricerchatori.
Che
niuno vada, nè mandi a casa altrui a ffare veruna cosa di nostra
arte.
Ancho, providdero et ordenaro che veruno capo maestro di bottigha et
ciascheuno sottoposto andare, nè mandare a ffare neuna cosa d'
arte a casa di veruna persona per saramento et a pena di .X. soldi,
senza parola di due de rectori, salvo che se avenisse caso d' infermo,
che possa andare et mandare a ffare siroppi et medicine, et cio che
bisongnasse per caso d' infermo di nocte tempo. Ancho, providdero et
ordinaro che non si possa fare el confetto del dradiagante in mortaio,
a pena di .XX. soldi.

Come
non si possa mettere nè amido, nè riso in niuna confectione.
Item, providdero et ordinaro che amido, nè riso non si possa
mettere nè in gengiovo confecto, nè in veruna spetie,
nè in anasi confetti, nè in veruna altra confectione,
nè fare o veruna sofisticatione che malitia vi si adoperasse,
a pena di .X. livre per ciascheuna volta et meno, a la volonta de rectori,
considerando la qualita del fatto a chi ciò commettesse.

Come
non si possa cuprire con zuccharo veruna cosa cominciata con mele.
Ancho, providdero et ordinaro che niuno spetiale o niuno sottoposto
a la detta arte non possa fare cedrata, nè noci, nè mandorle,
nè ranciata, nè veruna altra confectione che sia con mele
o vero cominciata con mele, non possa coprire, nè covertare,
nè compire con zuccaro, pena .X. soldi per ciascheuna libra che
li fusse trovata, et perda la decta confectione et vengha a l'arte et
facciane quello che a li rectori piace, ma non torni mai a llui, nè
la confectione, nè li denari. Et se fusse da una libra in giu,
paghi . V. soldi non renduti.

Come
si debba andare a morti de sottoposti.
Item, providdero et ordinaro che quando morrà alcuno sottoposto
a l' arte, o padre o madre o molglie o filgliuolo, el camarlengo debba
fare raunare li spetiali a le bottighe de li rectori di ciascheuno terzo
e suoi, e co' rectore e insieme andare al morto, et così faccia
comandare el chamarlengo, et li decti rectori co' lo camarlengo debbia
riguardare per chi non l' acompangnara et non vi fusse, condennarlo
in cinque soldi. Et qualunque camarlengo contrafacesse sia punito et
condempnato in .X. soldi per ciascheuna volta.

Come
niuno venda una cosa per un altra.
Item, providdero et ordinaro che qualunque de sottoposti venderà
altro che quella cosa che li sarà adimandata, cioe se elli darà
una cosa per un altra, sia punito et condempnato in .X. soldi per ciascheuna
volta, ma se avenisse che fussero cose da infermo o per infermo, vendute
una per un altra, allora sia condempnato in .XXV. livre, et che la bottigha
dove questo si conmettesse stia serrata, sì che non si venda
cavelle dal dì de la condempnagione facta de le decte .XXV. livre
a uno mese.

Come
le feste comandate si debbono guardare.
Item, con cio sia cosa che molti de le feste comandate tengono le loro
bottighe dissolutamente uperte, e non ànno consideratione a la
gratia ricevuta da li singnori priori, providdero et ordinaro che il
dì de le feste comandate debbono tenere honestamente chiuse;
el dì de le Pasque et sancte Marie non possano tenere uperto
altro che lo sportello di sopra, infine a l' una volta, et non debba
pestare el dì de le sopra dette feste, cioè più
con uno pilello cosa necessaria, et chi contrafarà sia condempnato
in. V. soldi per ciascheuna volta; ancho agiunsero che neuno possa vendere
la mattina enanzi le campanelle, altro che per infermo.

Del
bando a chi disdice le cose a ricerchatori.
Con cio sia cosa che alcuna volta e' ricerchatori de la detta arte andavano
cerchando per le bottighe per le cose non buone, et molte volte l' erano
negate le cose, et diceano che non aveano, providdero et ordinaro, che
se alcuno maestro o vero gingnore negara a predetti ricercatori quando
andaranno ricercando alcuna cosa, la quale li sara poscia trovata, che
esso sia punito et condempnato per ciascheuna volta et per ciascheuna
cosa in .X. soldi di denari, li quali a llui sieno tolti et non renduti,
et nella universita dell' arte convertiti.

Del
bando a chi dirà villania a veruno ufficiale per cagione d'ufficio.
Con ciò sia cosa che molte volte aviene che da' semplici e da'
folli, per bene adoperare, se ne riceve non buono merito, et di ciò
che e' sottoposti sieno piu ubedienti a loro rectori, providdero et
ordinaro che se alcuno sottoposto de la detta arte dirà o dire
farà alcuna parola ingiuriosa a' rectori o al chamarlengo o a'
conselglieri o vero ricerchatori de la detta arte, per cagione dell'
ufficio, che quelli che dirà o dire farà sia punito et
condempnato per ciascheuna volta in .XX. soldi di denari, li quali denari
sieno tolti per li rectori et per lo camarlengo, che allora saranno,
et non renduti et ne la universita convertiti.

Del
salaro che debba avere lo ricercatore.
Ancho, con ciò sia cosa che niuno ricerchatore possa avere nè
charico, nè biasimo di neuna cosa non dritta che si trovassero
et che niuno possa dire questi m'el fa per sua guadangnaria, statuto
et ordinato è che qualunque ricerchatore sarà mandato
cerchando per li rectori per l'arte, essi debbono avere per uno .X.
soldi per ciascheuno dì che andaranno cerchando; el camarlengo
sia tenuto di darlo a la loro volonta.

Come
i rectori si debbano raunare ongne mese.
Item, a ciò che non dicenda il mantenimento, l' onore, et lo
stato dell' arte de li spetiali, et che etiamdio vada di bene in melglio,
si providdero et ordinaro che i rectori et loro conselglio, ongni mese
una volta, si debbano raunare insieme in quella parte, là dove
piu convenevole lo parra, et ine provedere et diligentemente investigare
se bisongno farà veruna cosa de honore et di stato et mantenimento
dell' arte nostra, et possano avere quella ragionta di conselglio, che
a lloro piacera, et quello, che per le due parti di loro si prenderà,
infra octo dì debbiano mettere ne la generale racolta, et che
il camarlengo d' essa provedegione debba fare memoria sì che
apaia essofatto per iscripto; e quali rectori e camarlengo ciò
contrafacessero siano puniti et condempnati da' seguenti rectori, ciascheuno
di loro in .XX. soldi di denari.

Come
due rectori possono fare tutto.
Item, con cio sia cosa che molte volte può avenire che tutti
e tre li rectori non se possono raunare insieme, et perchè non
si lassi a fare de l' infrascripti ordinamenti veruno, et perchè
non rimangha impunita veruna cosa commessa da' sottoposti, la quale
sia vetata da li nostri statuti, sì provedemmo et ordinammo che
due rectori possano fare, secondo gli ordini, ongne cosa apartenente
al loro ufficio, sì come fussero tre, sì veramente che
quello cotale che non vi vorra essere et non abbi legiptima scusa, esso
sia condempnato in .X. soldi per ciascheuna volla.

Come
i rectori possano condempnare li sottoposti.
Item, imperciò che ongni cosa non si può mettere in istatuto,
providdero et ordinaro che e'rectori possano condempnare el sottoposto
infino .XX. livre di cose che none contenesse nello statuto et che a
lloro paia convenevole et devuto.

Come
li rectori debbano spacciare li processi.
Item, statuiro et ordinaro che e' rectori debbano avere ispacciato ongni
processo d' acusa o vero d' inquisitione infra uno mese, et chi contrafacesse
sia condempnato el camarlengo et ciascheuno de' rectori in .X. soldi
per ciascheuno processo.

Dell'
ufficio del camarlengo come debia rendere la ragione.
Item, providdero che ongni cosa et bene, sì come carte, libri,
pengni et denari, li quali fussero del comuno dell' arte de la spetiaria,
debbiano pervenire a le mani del camarlengo de la detta arte, et esse
tenere et guardare, et dipò l' uscimento del suo ufficio a .XV.
dì, debbia rendere ragione de le predette cose, che a le mani
li fussero venute, al camarlengo nuovo in presentia de rectori nuovi
et vecchi; et se le predette cose non facesse o con effetto non proferisse,
paghare debbia di pena .XX. soldi di denari, et nientemeno sia tenuto
di rendere la sua ragione.

Come
le spese si facciano per lo detto camarlengo.
Item, providdero et ordinaro, che il camarlengo possa espendere per
bene de la detta arte, con volonta de detti rectori, in fine .XX. so1di
et non più, senza una raccolta di tre spetiali per terzo co'
rectori, conselglieri e camarlengo, et vencasi per le due parti.

Come
il camarlengo sia proveduto.
Item, statuimo et ordeniamo acciò che il camarlengo per suoi
gingnori o messi facciano più volentieri l' officio, ene ordinato
che debbi avere per suo salaro in. VI. mesi .XX.soldi per le rinchieste,
comandamenti o altre cose che a l' arte fusse necessità. Esso
camarlengo a volonta de rectori le debbia fare per bene et utile dell'
arte.

Come
il camarlengo debbia, quando si fa el coselglio scrivere le pallotte
del pro e del contra.
Item, accio che le cose che si prendaranno di fare ne le raccolte non
ne possa occorrere veruno errore, si provvidero et ordinaro che il camarlingo,
di quello che si prendarà di fare allotta et in quello luogo,
debbia fare memoria su libro dell' arte et scrivare quante palotte fuorono
nel pro, et quante nel contra. Et quale camarlengo ciò non facesse
sia punito et condempnato in .XX. soldi per ciascheuna volta.

Del
termine a paghare a ciascheuno condempnato.
Item, con ciò sia cosa che molti erano condempnati et non paghavano
senza essere pengnorati et puoi lasciavano i pengni per piu tempo, providdero
et ordinaro che ciascheuno, che fusse condempnato a paghare alcuno danaio
a l' arte, sì per condempnagione come per comandamento fatto
per li rectori, debbia avere paghato infra .XV. di, et se non avesse
paghato, paghi el terzo piu; e' rectori e chamarlengo sieno tenuti di
farli paghare infra loro tempo.

Del
termine assengnato a fare richiedere al camarlengo.
Item, con cio sia cosa che molti fussero richiesti dal camarlengo per
certe dinuntie fatte per le guardie segrete, el camarlengo, per sua
negligentia, stava più et più ìi, che non li facea
richiedere, si che gli uomini non aviano la memoria, a cio che ciascheuno
abbia bene a memoria quello di che sara dimandato, statuto et ordinato
e che il camarlengo sia tenuto di fare richiedere infra tre dì
chiunque li sarà denuntiato, sotto pena di .V. soldi et chi dinuntiarà
abbia el quarto del bando.

Come
el sottoposto se elli confessa paghi el quarto meno.
Item, statuiro et ordinaro che, se alcuno sottoposto sarà accusato
o vero dinuntiato d' alcuna cosa, se esso accusato confessarà,
sia condempnato nel quarto meno.

Come
il camarlengo sia ubedito.
Item, acciò che il camarlengo sia ubedito, quando converrà
che comandi alcuna cosa, statuiro et ordinaro che qualunque sottoposto
none ubidira il camarlengo, che esso camarlengo lui possa condempnare
in .X. soldi.

Che
lo camarlengo debbia avere riscosse le condempnagione.
Item statuiro et ordinaro che il camarlengo debbia avere riscossa ongne
condempnagione innanzi che elgli escha dell'ufficio. Et quale camarlengo
cio non avesse fatto, sia condempnato in .X. soldi per ongni condempnagione
che non sia riscossa.

Come
niuno si possa allevare a bottigha se non è aprovato.
Item, si come manifestamente si vede l' arte de la spetiaria e una arte
che ànne maggiore bisogno di leali e sofficienti huomini che
neuna altra che sia, che per gl' ingnoranti credesi che asai volte sieno
date una medicina per un altra di che ne sieno conmessi grandi pericoli,
e a ciò riparare providdero e savi predetti che non sia neuna
persona, la quale ardischa di fare o di fare fare la detta arte de la
spetiaria, nè tenere alcuna cosa medicinale, se prima non è
approvato per li rectori e conselglieri e camarlengo della detta arte
e tre spetiali per ciascheuno terzo, e tre medici, e quali sieno tenuti
per legame di saramento sottilmente esaminare quello cotale che a botligha
si volesse allevare e così esaminato si metta a scontrino de'
lupini bianchi e neri, e se avarà le due parti de lupini bianchi,
quello cotale possa fare la detta arte, sì veramente che paghi
el dritto dell' arte al modo usato. Ancho volsero e detti savi che neuno
s' apruovi, el quale non sia di tempo di .XXII. anni o più. Et
chi contrafacesse sia punito e condempnato per ciascheuna volta in .XXV.
livre di denari se fusse forestiere, el cittadino in .X. livre; sieno
tenuti e' rectori e camarlengo, le sopradette cose mandare ad executione
a la pena di .C. soldi per ciascheuna volta che contrafacesse.

Come
e' rectori possono tenere ragione de loro sottoposti infino .xxv. libre.
In prima, considerato ch' e' rectori per tempo passato potevano tenere
ragione infino quantità di tre livre, et chesto era honore loro
e specialmentee dell' arte della speziaria et ora non ci à ordine
che di ciò parli, e questo si conosce essere di nicissità,
acciò providero e ordinarono ch' e' rectori possano et debbano
tenere ragione infino quantità di .XXV. libre a qualunque persona
si volesse richiamare dinanzi a loro o vero al loro chamarlengho. Si
veramente che colui che si richiiama, non fusse sottoposto a la nostra
Arte, ch esso non sottoposto sia tenuto di dare diposito o vero sufficiente
ricolta al nostro camarlengo d altretanti denari quant e la quanitita
di che si richiama, però che se neuno de nostri sottoposti si
volesse richiamare di lui, mentre che dura la questione de lo sopradecto
non sottoposto, esso possa e di lui gli sia tenuto ragione en quel tempo
sopra decto.

Come
el rectore e 'l camarlengo debbono fare cercare i pizicaiuoli.
Ancho providero e ordinaro ch' el rectore e 'l camarlengo dell'arte
della speziaria, per saramento et a pena di .C. soldi per ciascheuno
di loro, debbano fare ricerchare e' pizicaiuoli una volta el mese el
meno, mentre che dura el loro uficio, per sapere se essi picicaiuoli
tengono neuna cosa medicinale o cosa neuna la quale non possano tenere
secondo che parlano e nostri ordini, dove parla d' essa materia et d'
esse cose, se avenisse che fussero trovate, ne debbano seguire quello
che se ne dichiara nel nostro breve, et se questo non facessero, e'
rectori ch' entraranno seguente a loro gli debbano fare pagare la sopra
decta pena nella pena sopra decta per ciascheduno di loro, e niente
meno essi, che cotale difecto commettono, rimangano condennati come
di sopra si dichiara, sempre inteso e dichiarato che se rectori e camarlengho
non potessero fare ricercare e' decti pizichaiuoli e non fusse per lor
difecto, cioe che gli uficiali della mercantia o altra persona a cui
apartenesse non volessero dare la parola ch' e' pizicaiuoli fussero
ricercati, e sopra decti rectori e camarlengho siano tracti della sopra
decta pena, e nondimeno nella pena sopra decta e decti rectori e camarlengho
siano tenuti di mostrare agli uficiali decti e' nostri ordini del nostro
breve, el quale parla dessa materia, e ine dire e mostrare quello che
sia bene e utile della nostra arte.

Come
dimandi el consiglio colui che si sente gravato.
Ancho che colui che se sintirà agravato demandi el consiglio
fra 'l termine ch' en esso ordine si dichiara, si veramente che dimandi
a rectori, che alora saranno quando essa condennagione sarà facta,
e se non domanda nel sopra decto tempo, e' rectori e camarlengho seguenti
a lloro none gli debbano tenere alcuno ragionamento, a pena di quaranta
soldi per ciascuno di loro, pero c' alcuna volta enterviene che colui,
che gli sara trovato el difecto e' sirà così condenato,
non dimandarà el consiglio a rectori c' allora saranno, anco
rimarra condennato e puoi intrando altri rectori nuovi, dinanzi a lloro
dimandarà el consiglio e dirà di sue ragioni, elli rectori
gli daranno el consiglio, e alora non vi sono e' rectori c' anno facta
essa condenagione, e non è chi difenda el bene dell' arte en
quesla parte, pero che non è che d'esa parte sia pienamente informato,
et alora viene el conseglo per lo decto condennato, e questo non è
honore d' essi rectori, nè utile dell' arte e però el
decto capitolo agiogniamo le parti di sopra dichiarate.

Come
neuno fuore dell' universita dell' arte possa fare alcuno lavoro senza
parola.
Ancho providero et ordinaro che, considerando che molti e speziali e
garzoni lassano l' arte e poi vanno a le botighe e a le case altrui
a fare confecti e lattovarii, empiastri e altre cose e tal ora fanno
di quelle non buone, e per questo l' arte ne riceve disinore et danno,
accio providero e ordinaro che qualunque speziale o garzone afraudasse
la nostra arte, ed eglino o vero egli andasseno o vero andasse a casa
o a butigha altrui o vero ke se lla [fa]cesse a la sua casa e puoi la
vendesse o desse ad altrui, sotto nuovo colore per non mostrare che
lla vendesse o facesse a prezzo neuna delle sopradecte cose, cagia in
pena e pagare debba per ciascuna volta che questo commetesse quaranta
soldi a l' arle della speziaria, et di questo et reclori e chamarlengho
nel loro ufizio debbano una volta el meno fare disamenatione fra la
magiore parte de sottoposti, e quelli cotali, che esso difecto conmettessero,
siano scripti in uno livro diputato a cciò e ogni loro condennagione
e anco el perche sono condenati, el dì e l'anno quando esso difecto
sera commesso, overo el mese e l' anno se avenisse ch' esso difecto
el dì conmesso non si polesse sapere. E poi quando e' decti ignoranti
maestri o vero garzoni volessero tornare asercitare l arte, sieno tenuti
di pagare le loro condenagioni e altrementi non possano fare, nè
asercitare, nè fare fare nè per maestro, nè per
garzone la decta arte, e neuno speziale nol si possa fare compagno,
nè garzone, se 'mprima non pagha le condenagioni el decto condennato
a pena di .XL. libre et nondimeno el decto condennato paghi le sue condennagioni,
paghi enanzi ch' essa arte asercitare possa, et ciascuno d esso facto
posa acusare et dinuntiare, et colui ch' acusara debba avere la metià
della condenagione, che si farà di colui ch' esso denuntiara,
quando esse condennagioni si scoteranno, el nome suo sia tenulo segreto,
si veramente che colui che acusa o dinuntia debba dare due testimonii
di quello che dica, volendone la metià delle condenagioni, e
ch' esso acusatore nonvolendone kavvelle e none desse testimonii, e'
rectori che alora fussero credesseno che fusse vero ch' ello che chel
cotale raportara, si debbano fare ch' el decto che conmettesse el difecto
scrivare nel livro sopradecto, come di sopra si dichiara, si che lle
condenagioni tornino in utile della nostra arte, sempre inteso e dichiarato
che cotali maestri o vero garzoni, ch'avesseno lassata larte e eglino
volessero fare alcuna cosa d'arte la quale non tornasse in desinore
dell'arte, chesso debba chiedere la parola a' rectori, che alora saranno,
di quello che vuole fare, e' rectori, essendone le due parti in concordia,
gli possano dare la parola e esso possa fare la decta uopera o vero
decte cose senza cadere in pena. Ancho providero ch' el camarlengho
debba fare notificare a le spese dell' arte questo ordine a color c'anno
lassato l'arte accio chessi si guardino del difecto commetere e che
non possa dire io no ll' ò saputo. |